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ORDINANZA DEL SINDACO 02/2026: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO PRESSO LA FRAZIONE DI STIPES , utenze pubbliche e private

DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO PRESSO LA FRAZIONE DI STIPES , UTENZE PUBBLICHE E PRIVATE.

Categorie:
Comune

Data :

30 aprile 2026

ORDINANZA DEL SINDACO 02/2026: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO PRESSO LA FRAZIONE DI STIPES , utenze pubbliche e private
Municipium

Descrizione

IL SINDACO

in qualità di Autorità Sanitaria Locale

 

VISTA:

la segnalazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti  prot. 33089 del 29/04/2026

acquisita al protocollo n° 889/2026 del 30.04.2026 con allegata nota dell’ARPALAZIO Sede di Rieti da cui si evince la non potabilità dell’acqua destinata al consumo umano relativamente alle analisi effettuate  presso la Frazione di Stipes, Fonte del Monte, Fonte Attuni e Fonte la Mola(p.p. 57041/FP0002;

 

RISCONTRATO che potrebbe sussistere pericolo per la salute umana;

 

Visto l’art. 10 del D.Lgs n. 31/01 (parametri fuori limite);

Visto il D.Lgs 11.05.1999 n.152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dell’inquinamento);

Visto l’art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

Al fine di evitare possibili conseguenze dannose ad animali, persone e cose;

 

O R D I N A

 

1. È vietato l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano nell’intera porzione di territorio comunale della frazione di STIPES;

 

2. Ad Acqua Pubblica Sabina SpA ( di seguito A.P.S.) quale Ente gestore dell’acquedotto comunale di:

a) Di effettuare le verifiche dell’acquedotto e procedere all’esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari per il ripristino dell’erogazione dell’acqua;

b) Eseguire, se necessario, la disinfezione dell’acquedotto;

c) Effettuare, dopo le operazioni di cui ai punti a.), e b.) un nuovo prelievo per verificare la potabilità dell’acqua e darne comunicazione all’ufficio comunale competente;

 

3. L’utilizzo per uso umano dell’acqua potrà avvenire solo successivamente alla verifica della

potabilità dell’acqua, alla revoca della presente ordinanza ed alla rimozione dei cartelli;

 

4. L’A.P.S. dovrà provvedere ad annotare tutte le operazioni sopra elencate nell’apposito registro

degli acquedotti.

 

A V V E R T E

 

·         Che in caso di mancato adempimento a quanto sopra disposto, si provvederà d’ufficio a

spese del contravventore, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali

previste dalla normativa vigente.

·         Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06/12/1971 n. 1034) oppure in via

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla

notificazione (D.P.R. 24/12/1971 n. 1199).

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

 

D I S P O N E

 

che la presente ordinanza si notifichi a:

·         A.P.S. SpA

·         Azienda ASL RIETI

·         A.R.P.A. LAZIO

·         PREFETTURA U.T.G. di RIETI

 

 

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026, 13:25

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